Art. 30.
   Responsabilita' dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria

  Per   gli   atti   di   ogni   specie,   formati   dai   funzionari
dell'Amministrazione  finanziaria  o  dai  conservatori  dei registri
immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni,
le  sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto
a carico di colui che ha formato l'atto.