Art. 31.
  Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del
                          presente decreto

  Gli  atti  e  i  documenti  soggetti a bollo, per i quali l'imposta
dovuta   non  sia  stata  assolta  o  sia  stata  assolta  in  misura
insufficiente,   debbono  essere  sempre  regolarizzati  mediante  il
pagamento  dell'imposta  non  corrisposta  o  del supplemento di essa
nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.
  La  regolarizzazione  e'  eseguita  esclusivamente dagli Uffici del
registro  mediante  annotazione  sull'atto  o  documento  della  pena
pecuniaria riscossa.
  Nell'ipotesi  prevista  dall'art.  19  la  regolarizzazione avviene
sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.