Art. 31. Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione. La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della pena pecuniaria riscossa. Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.