Art. 32.
                  Irreperibilita' di valori bollati

  Le  sanzioni  di cui al presente decreto non si applicano quando il
mancato o insufficiente pagamento dell'imposta dipenda esclusivamente
dall'impossibilita'  oggettiva  di  procurarsi  la carta bollata o le
marche  da  bollo  necessarie,  purche'  tale  circostanza  sia fatta
risultare  dal  contesto  dell'atto  e  questo  sia presentato per la
regolarizzazione  all'Ufficio del registro entro tre giorni da quello
in cui e' cessata l'impossibilita' indicata nell'atto stesso.