Art. 32. Irreperibilita' di valori bollati Le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano quando il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta dipenda esclusivamente dall'impossibilita' oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie, purche' tale circostanza sia fatta risultare dal contesto dell'atto e questo sia presentato per la regolarizzazione all'Ufficio del registro entro tre giorni da quello in cui e' cessata l'impossibilita' indicata nell'atto stesso.