Art. 51.
                          Reddito d'impresa



Il reddito d'impresa e' quello che deriva dall'esercizio di imprese
commerciali.

Per  esercizio  di  imprese  commerciali si intende l'esercizio per
professione   abituale,  ancorche'  non  esclusiva,  delle  attivita'
commerciali  di  cui  all'art.  2195  del  codice civile anche se non
organizzate in forma d'impresa.

Le  attivita'  di prestazione di servizi a terzi, che non rientrano
nell'art.  2195  del  codice  civile,  si  considerano commerciali se
organizzate in forma d'impresa.

I  redditi  derivanti  dalle  attivita'  dirette all'allevamento di
animali   e  alla  manipolazione,  trasformazione  e  alienazione  di
prodotti  agricoli  e  zootecnici  quando  le  attivita'  stesse  non
rientrano  fra  quelle  previste  nell'art. 28 sono considerati, agli
effetti fiscali, come derivanti da attivita' commerciali.

Le  attivita' dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere,
saline,  laghi, stagni e altre acque interne sono considerate in ogni
caso attivita' commerciali.

Le  disposizioni  di questo titolo relative al reddito d'impresa si
applicano  per  la  determinazione del reddito delle societa' in nome
collettivo  e  in accomandita semplice, anche se esercitano attivita'
diverse da quelle indicate nei precedenti commi.