Art. 53.
                               Ricavi



Costituiscono ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni  di  servizi  alla  cui  produzione  o  al cui scambio e'
diretta  l'attivita'  dell'impresa,  nonche'  i  corrispettivi  delle
cessioni  di materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e merci
acquistati  per  essere  impiegati  nella  produzione,  al  netto dei
relativi sconti, abbuoni e premi.

I   titoli  azionari  e  obbligazionari  e  i  titoli  similari  si
comprendono  fra  i  beni  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa  quando  questa  ha per oggetto specifico, ancorche' non
esclusivo,  l'assunzione  di  partecipazioni  in  societa' o enti, la
compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici o privati
o  alcuna  di tali attivita' e, in ogni caso, per le societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice.

I corrispettivi si considerano conseguiti:

a)  per  le  cessioni  di beni mobili, alla data della consegna o
della  spedizione  o  a  quella,  se  posteriore,  in cui si verifica
l'effetto  traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di altro
diritto reale;

b) per le cessioni di beni immobili, alla data della stipulazione
dell'atto  o  a  quella,  se posteriore, in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale;

c) per le prestazioni di servizi, alla data in cui sono ultimate,
ovvero,  per  quelle  dipendenti  da  contratti  di locazione, mutuo,
assicurazione   e  altri  contratti  da  cui  derivano  corrispettivi
periodici, alle date di maturazione dei corrispettivi.

Ai  fini  del comma precedente non si tiene conto delle clausole di
riserva della proprieta' e le locazioni con clausole di trasferimento
della proprieta' vincolanti per ambedue le parti sono assimilate alle
vendite con riserva della proprieta'.

Si comprendono tra i ricavi:

a)  il  valore  normale dei beni indicati nel primo e nel secondo
comma destinati al consumo personale, o familiare dell'imprenditore o
ad  altre  finalita' estranee, all'esercizio dell'impresa o assegnati
ai soci;

b) la differenza tra il valore normale dei beni e dei servizi e i
corrispettivi   delle  cessioni  e  delle  prestazioni  effettuate  a
societa',  non  aventi  nel  territorio  dello Stato la sede legale o
amministrativa ne' l'oggetto principale, che controllano direttamente
o  indirettamente  l'impresa  o  che  sono  controllate  dalla stessa
societa' che controlla l'impresa.