Art. 62.
                     Valutazione delle rimanenze



Le  rimanenze  dei  beni  indicati  nel primo comma dell'art. 53 si
valutano  distintamente  per  categorie  omogenee, formate da tutti i
beni  del  medesimo  tipo e della medesima qualita'. Possono tuttavia
essere  inclusi  nella  stessa categoria beni dello stesso tipo ma di
diversa qualita', i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e
beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.

Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate  attribuendo  a  ogni  unita'  il  valore  risultante  dalla
divisione  del  costo  complessivo dei beni prodotti e acquistati nel
periodo stesso per la loro quantita'.

Nei  periodi  d'imposta successivi, se la quantita' delle rimanenze
e'  aumentata  rispetto al periodo precedente, le maggiori quantita',
valutate  a  norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per
periodo  di  formazione.  Se  invece  la  quantita'  e' diminuita, la
diminuzione  si  imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta
precedenti, a partire dal piu' recente.

Se  il  valore  unitario  dei  beni,  determinato a norma dei commi
precedenti,  e'  superiore  al  valore  normale  di  essi nell'ultimo
trimestre  del  periodo  d'imposta,  la valutazione puo' essere fatta
moltiplicando  l'intera  quantita'  di  beni,  indipendentemente  dal
periodo di formazione, per il valore normale.

Se  le  rimanenze  sono  valutate  in misura superiore al valore di
costo  determinato a norma del secondo e del terzo comma, o al valore
attribuito nel periodo d'imposta precedente a norma del quarto comma,
il  valore  unitario  dei beni si determina dividendo il valore cosi'
determinato o attribuito per la loro quantita'.

I  prodotti  in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi
sostenuti nel periodo d'imposta.

Ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono
nei  costi  anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi
gli interessi passivi e le spese generali.

Le  rimanenze  di  un  periodo  d'imposta,  determinate a norma del
presente  articolo  e  tenuto  anche conto delle rettifiche apportate
dall'ufficio  delle  imposte,  costituiscono le giacenze iniziali del
periodo d'imposta successivo.