Art. 66.
                Accantonamenti per rischi su crediti



Gli  accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte
dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta,
nel  limite  dello  0,50  per  cento  dell'ammontare  complessivo dei
crediti  risultanti  in  bilancio.  La  deduzione e' ammessa entro il
limite  massimo  dello 0,25 per cento quando l'accantonamento globale
ha  raggiunto  il  3  per  cento  dei crediti esistenti alla fine del
periodo   di   imposta   e   non   e'  ulteriormente  ammessa  quando
l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento.

Le  perdite  su  crediti  verificatesi  nel periodo di imposta sono
deducibili  ai  sensi  dell'art.  57  limitatamente  alla  parte  non
compensata   dagli  accantonamenti.  Se  in  un  periodo  di  imposta
l'ammontare  globale  dell'accantonamento  risulta superiore al 5 per
cento  dell'ammontare  dei  crediti l'eccedenza concorre a formare il
reddito del periodo stesso.

Per  le  aziende  e  gli istituti di credito restano fermi, fino al
riassorbimento,  i  maggiori  accantonamenti effettuati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 2 della
legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Per le imprese che invece di effettuare gli accantonamenti riducono
il  valore  dei  crediti  i  minori  valori  di  realizzo dei crediti
direttamente  iscritti  nell'attivo del bilancio sono riconosciuti ai
fini della determinazione del reddito se analiticamente giustificati.