Art. 67.
                        Altri accantonamenti



Gli  accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte
di  lavori  ciclici  di  manutenzione  e revisione delle navi e degli
aeromobili  sono deducibili nei limiti del cinque per cento del costo
di  ciascuna  nave  o  aeromobile  risultante  all'inizio del periodo
d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini
dell'imposta    sul    reddito.   La   differenza   tra   l'ammontare
complessivamente dedotto e il costo effettivamente sostenuto concorre
a  formare  il  reddito  d'impresa  nel  periodo  d'imposta in cui ha
termine il ciclo.

Non  sono  ammesse  deduzioni  per accantonamenti diversi da quelli
espressamente considerati dalle disposizioni di questo titolo.