Art. 68.
                   Ammortamento dei beni materiali



Le  quote  di  ammortamento  degli  immobili,  degli  impianti, dei
macchinari  e  degli  altri beni mobili sono deducibili a partire dal
primo  periodo  d'imposta  in  qualsiasi momento dal quale il bene e'
stato  utilizzato  o avrebbe potuto essere utilizzato. Per le imprese
di   nuova   costituzione   l'inizio  dell'ammortamento  puo'  essere
differito  al  primo  periodo  d'imposta in cui sono stati conseguiti
ricavi.

La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione   al   costo  dei  beni,  comprensivo  degli  oneri
accessori   di   diretta  imputazione  e  al  lordo  degli  eventuali
contributi  di terzi, dei coefficienti stabiliti con apposita tabella
approvata  con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale.  I  coefficienti sono stabiliti per categorie di
beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei
vari settori produttivi.

La  misura  massima  indicata  nel  precedente  comma  puo'  essere
superata,  in  ciascun  periodo  d'imposta,  in proporzione alla piu'
intensa  utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore
e  puo'  essere  in  ogni  caso  aumentata  a  titolo di ammortamento
anticipato, nel primo periodo di imposta e nei due successivi, di una
quota non superiore al quindici per cento del costo.

Se  l'ammortamento  e'  fatto in misura inferiore a quella indicata
nel  secondo  comma  la  differenza  e'  ammortizzabile  nei  periodi
d'imposta  successivi al termine del normale periodo di ammortamento.
Tuttavia  se  l'ammortamento  fatto  in  un  periodo  di  imposta  e'
inferiore  alla  meta'  della  misura  stessa il minore ammontare non
concorre  a  formare  la  differenza  ammortizzabile,  a meno che non
dipenda  dalla  effettiva  minore  utilizzazione  del bene rispetto a
quella normale del settore.

In   caso   di   eliminazione  di  beni  non  ancora  completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in
deduzione,  ma  costituisce  sopravvenienza  attiva  se il bene viene
successivamente ceduto a titolo gratuito.

Per  i  beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila e'
ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo d'imposta in cui
sono stati acquisiti.

I    costi   di   manutenzione,   riparazione,   ammodernamento   e
trasformazione  sono  deducibili  fino al limite del cinque per cento
del  costo  complessivo  di  tutti  i  beni  materiali ammortizzabili
risultante  all'inizio  del  periodo  d'imposta dal registro dei beni
ammortizzabili  e  riconosciuto  ai  fini  dell'imposta  sul reddito.
L'eccedenza  e'  deducibile  in  quote  costanti  nei  cinque periodi
d'imposta successivi.