Art. 68. Ammortamento dei beni materiali Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta in qualsiasi momento dal quale il bene e' stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. Per le imprese di nuova costituzione l'inizio dell'ammortamento puo' essere differito al primo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti ricavi. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, dei coefficienti stabiliti con apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. La misura massima indicata nel precedente comma puo' essere superata, in ciascun periodo d'imposta, in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore e puo' essere in ogni caso aumentata a titolo di ammortamento anticipato, nel primo periodo di imposta e nei due successivi, di una quota non superiore al quindici per cento del costo. Se l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella indicata nel secondo comma la differenza e' ammortizzabile nei periodi d'imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un periodo di imposta e' inferiore alla meta' della misura stessa il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione, ma costituisce sopravvenienza attiva se il bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito. Per i beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila e' ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.