Art. 69.
                  Ammortamento dei beni immateriali



Per  i  diritti  di  brevetto  industriale  e  gli altri diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno sono deducibili quote costanti di
ammortamento  del costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione   e   al  lordo  degli  eventuali  contributi  di  terzi,
rapportate  alla  durata  di utilizzazione prevista dalla legge o dal
contratto.  Se  la  durata  di  utilizzazione non e' determinabile le
quote  di  ammortamento  sono deducibili in misura non superiore a un
quinto del costo.

Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i diritti di
utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio, per i diritti di
utilizzazione  di  processi,  formule  e  simili  e  per i diritti di
utilizzazione  di  informazioni  relative ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico.

Le   quote  di  ammortamento  del  valore  di  avviamento  iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un
quinto del valore stesso.

Per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelle indicate nei
precedenti  commi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
comma  dell'art.  68. Le disposizioni dei commi primo, quinto e sesto
dello  stesso  articolo  valgono  anche  per  l'ammortamento dei beni
immateriali di cui al presente articolo.