Art. 70.
           Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili



Per   i   beni  gratuitamente  devolvibili  alla  scadenza  di  una
concessione  sono  deducibili,  fino al periodo d'imposta anteriore a
quello   in   cui   avviene   la   devoluzione   e  indipendentemente
dall'ammortamento  di cui agli articoli precedenti, quote costanti di
ammortamento finanziario.

La  quota  di  ammortamento  finanziario  deducibile e' determinata
dividendo  il  costo  originario  dei beni, diminuito degli eventuali
contributi  corrisposti  dal  concedente, per il numero degli anni di
durata  della concessione. Se la concessione viene prorogata la quota
deducibile   e'  proporzionalmente  ridotta  a  partire  dal  periodo
d'imposta in cui la proroga e' stata convenuta.

In  caso  di  incremento  e  di decremento del costo originario dei
beni,  per  effetto di sostituzioni a costi superiori o inferiori, di
ampliamenti,  ammodernamenti  o  trasformazioni, di perdite e di ogni
altra  causa,  la  quota  di  ammortamento  finanziario deducibile e'
rispettivamente   aumentata   o  diminuita,  a  partire  dal  periodo
d'imposta  in  cui  si e' verificato l'incremento o il decremento, in
misura pari all'ammortamento di esso diviso per il numero dei residui
anni di durata della concessione.

L'eventuale  differenza  tra l'ammontare complessivo delle quote di
ammortamento  finanziario  dedotte  durante la concessione e l'ultimo
valore  dei  beni riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito e non
ancora  ammortizzato  ai  sensi  dei  precedenti  articoli concorre a
formare il reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui avviene la
devoluzione.

Per  le  concessioni  relative  alla costruzione e all'esercizio di
opere  pubbliche  sono ammesse quote di ammortamento differenziate da
calcolare  sull'investimento  complessivo  realizzato.  Le  quote  di
ammortamento  sono  determinate  nei  singoli  casi  con  decreto del
Ministro  per  le  finanze,  anche  in  deroga  alle disposizioni del
secondo  comma  dell'art.  58  e  del  quarto  comma dell'art. 71, in
rapporto  proporzionale  alle  quote  previste  nel  piano  economico
finanziario della concessione.