Art. 72.
                           Imprese minori



Nei  confronti  delle  imprese che secondo le norme del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse
alla tenuta della contabilita' semplificata e non hanno optato per il
regime  normale  il  reddito d'impresa e' costituito dalla differenza
tra   l'ammontare   complessivo   dei   ricavi,   delle   plusvalenze
patrimoniali  e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo
dei seguenti costi:

1)  costo  dei  beni impiegati nella produzione nell'acquisto dei
beni ceduti e dei servizi prestati, di cui all'art. 53;

2)  costo dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di costo unitario
non superiore a un milione di lire;

3) quote di ammortamento dei beni di cui agli articoli 68 e 69 di
costo unitario superiore a un milione di lire;

4) spese per le retribuzioni al personale dipendente;

5)  compensi  e  altre somme corrisposti a terzi e assoggettati a
ritenuta a titolo d'imposta o di acconto;

6) canoni di locazione;

7) interessi passivi;

8) premi di assicurazione;

9) spese per illuminazione e per energia motrice;

10) costo dei carburanti e lubrificanti se trattasi di imprese di
trasporto;

11)   perdite,  sopravvenienze  passive  e  minusvalenze  di  cui
all'art. 57;

12) tre per cento dell'ammontare dei ricavi a titolo di deduzione
forfettaria di ogni altro costo.

Il  reddito delle imprese che secondo le norme del predetto decreto
sono  esonerate anche dalla tenuta della contabilita' semplificata e'
determinato in base alla effettiva situazione economica dell'impresa.