Art. 73.
               Liquidazione, trasformazione e fusione.



Nel  caso  di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il
reddito  d'impresa  relativo  al  periodo  compreso  tra l'inizio del
periodo  d'imposta  e  la  data in cui ha effetto la dichiarazione di
fallimento o il provvedimento di messa in liquidazione e' determinato
secondo  le  disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di
apposito   conto   dei   profitti   e  delle  perdite  allegato  alla
dichiarazione  presentata dal curatore o dal commissario liquidatore.
Le   disposizioni   stesse,  anche  se  non  vi  e'  stato  esercizio
provvisorio,  valgono  anche  per  la  determinazione,  in  base alla
dichiarazione  presentata  dal curatore o dal commissario liquidatore
dopo  la  chiusura del fallimento o della liquidazione, del risultato
finale delle relative operazioni.

Nei  casi  di  liquidazione  delle societa' in nome collettivo e in
accomandita  semplice,  diversi  da quelli contemplati dal precedente
comma,  si  applicano  le  norme  relative  alla  liquidazione  delle
societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Nel  caso di trasformazione di una societa' in nome collettivo o in
accomandita  semplice  in  societa'  soggetta all'imposta sul reddito
delle  persone  giuridiche  e  nel caso di fusione di una societa' in
nome  collettivo o in accomandita semplice mediante incorporazione in
una   societa'   soggetta   all'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche  o  mediante  costituzione  di una nuova societa' soggetta
all'imposta  stessa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del
periodo  d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione o la
fusione  e'  determinato  secondo le disposizioni di questo titolo in
base  alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.
Per  gli  effetti della trasformazione e della fusione di societa' ai
fini  dell'imposta  valgono, in quanto applicabili, le norme relative
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.