Art. 74.
         Norme generali sui componenti del reddito d'impresa



I  ricavi,  proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito
d'impresa  nell'esercizio  di competenza a meno che la loro esistenza
non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile
in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo
d'imposta in cui si verificano tali condizioni.

I  costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano
imputati  al  conto  dei  profitti  e  delle  perdite  allegate  alla
dichiarazione.  Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei
profitti  e  delle  perdite  di  un periodo d'imposta precedente se e
nella  misura  in  cui  la  deduzione e' stata rinviata a norma degli
articoli precedenti.

Non  sono  ammessi  in  deduzione  i  costi  e  gli oneri di cui e'
prescritta   la   registrazione   in   apposite   scritture  ai  fini
dell'imposta  sul  reddito,  se la registrazione e' stata omessa o e'
stata  eseguita  irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita'
meramente formali.