Art. 46.
Omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli
articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a
quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non
inferiore a lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena
pecuniaria si applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile
fino a lire cinquecentomila nei confronti dei soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria puo' essere ridotta
fino a lire diecimila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui
alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato
il certificato ivi previsto.
Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli
redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro
volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in
relazione ai redditi non dichiarati.
Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche
redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria e' aumentata di un
terzo.
Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo
comma, e indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto
inferiore a quello definitivamente accertato per oltre un quarto di
quest'ultimo, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la
maggiore imposta dovuta, anche quando la differenza tra reddito
definitivamente accertato e reddito dichiarato dipenda dalla
indeducibilita' di spese, passivita' ed oneri. Quando la differenza
fra il reddito netto definitivamente accertato e quello dichiarato
riguarda anche redditi prodotti all'estero, sull'imposta
corrispondente al maggior reddito prodotto all'estero, la pena
pecuniaria si applica indipendentemente dal limite di un quarto.
Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute
le pene pecuniarie previste nei commi precedenti quando la violazione
e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si
riferisce.
Se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a
un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un
quarto.