Art. 46.
      Omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione

  Nel  caso  di  omessa presentazione della dichiarazione di cui agli
articoli  da  1  a  6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a
quattro  volte  l'ammontare  delle  imposte  dovute  e  comunque  non
inferiore  a  lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena
pecuniaria  si  applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile
fino a lire cinquecentomila nei confronti dei soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria puo' essere ridotta
fino  a lire diecimila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui
alla  lettera d) del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato
il certificato ivi previsto.
  Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli
redditi  posseduti,  si  applica  la pena pecuniaria da due a quattro
volte  l'ammontare  delle  imposte e delle maggiori imposte dovute in
relazione ai redditi non dichiarati.
  Se  le  omissioni  previste  nei  precedenti commi riguardano anche
redditi  prodotti  all'estero  la  pena pecuniaria e' aumentata di un
terzo.
  Se  nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo
comma,  e  indicato  ai  fini  delle singole imposte un reddito netto
inferiore  a  quello definitivamente accertato per oltre un quarto di
quest'ultimo,  si  applica  la  pena pecuniaria da una a due volte la
maggiore  imposta  dovuta,  anche  quando  la  differenza tra reddito
definitivamente   accertato   e   reddito  dichiarato  dipenda  dalla
indeducibilita'  di  spese, passivita' ed oneri. Quando la differenza
fra  il  reddito  netto definitivamente accertato e quello dichiarato
riguarda    anche    redditi    prodotti   all'estero,   sull'imposta
corrispondente  al  maggior  reddito  prodotto  all'estero,  la  pena
pecuniaria si applica indipendentemente dal limite di un quarto.
  Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute
le pene pecuniarie previste nei commi precedenti quando la violazione
e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito   di   applicazione  delle  disposizioni  alle  quali  si
riferisce.
  Se la dichiarazione e' stata presentata con ritardo non superiore a
un  mese,  si  applicano  le  pene di cui al primo comma ridotte a un
quarto.