Art. 47.
   Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

  Nel  caso  di  omessa  presentazione della dichiarazione prescritta
dall'art.  7  si  applica  la  pena pecuniaria da due a quattro volte
l'ammontare   complessivo   delle   ritenute  relative  ai  compensi,
interessi e altre somme non dichiarati.
  Se  l'ammontare  complessivo  dei compensi, interessi e altre somme
dichiarati  e'  inferiore  a  quello  definitivamente  accertato,  si
applica  la  pena pecuniaria da due a quattro volte la differenza. Se
la  dichiarazione  non  comprende  tutti  i  percipienti,  si applica
inoltre  per  ogni  nominativo  omesso  la  pena  pecuniaria  da lire
cinquantamila a lire cinquecentomila.
  Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'art.
46.