Art. 49. 
                   Deduzioni e detrazioni indebite 
 
  Se  il  contribuente  ha  esposto  nella   dichiarazione   indebite
detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di  cui
agli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, si applica la  pena  pecuniaria
da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena  si
applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono  state  conseguite
per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte.
Si applica il quinto comma dell'art. 46.