Art. 49.
Deduzioni e detrazioni indebite
Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite
detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui
agli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria
da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si
applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite
per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte.
Si applica il quinto comma dell'art. 46.