Art. 50.
Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari
In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito
dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica la pena
pecuniaria da lire trentamila a lire trecentomila.