Art. 50.
        Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari

  In  caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'art. 26 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
delle  situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito
dominicale  dei  terreni  e  del  reddito  agrario si applica la pena
pecuniaria da lire trentamila a lire trecentomila.