Art. 51. 
        Violazione degli obblighi relativi alla contabilita' 
 
  Se nel corso degli accessi  di  cui  all'art.  32  viene  rifiutata
l'esibizione  o  comunque  impedita   l'ispezione   delle   scritture
contabili  e  dei  documenti  la  cui  tenuta  e   conservazione   e'
obbligatoria per legge o di cui risulta l'esistenza,  si  applica  la
pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. 
  La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o  conservazione
delle scritture contabili e dei documenti prescritti  dagli  articoli
14, 18, 19 e 21. 
  Qualora le scritture contabili e i documenti di cui  al  precedente
comma non siano tenuti in conformita' alle disposizioni dell'art. 22,
si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione. 
  Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate  anche  se  dai
fatti non e' derivato ostacolo all'accertamento, e  sono  raddoppiate
se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo
superiore a lire cinque milioni. 
  Nell'ipotesi di cui al terzo comma la pena e' ridotta al quinto del
minimo se le irregolarita' delle scritture contabili  o  i  documenti
mancanti sono di scarsa rilevanza. 
  Gli amministratori e i componenti degli organi di  controllo  delle
societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle  persone
giuridiche che sottoscrivono la  dichiarazione  senza  denunciare  la
mancanza delle scritture contabili prescritte  dal  presente  decreto
sono puniti con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.