Art. 51.
Violazione degli obblighi relativi alla contabilita'
Se nel corso degli accessi di cui all'art. 32 viene rifiutata
l'esibizione o comunque impedita l'ispezione delle scritture
contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione e'
obbligatoria per legge o di cui risulta l'esistenza, si applica la
pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta o conservazione
delle scritture contabili e dei documenti prescritti dagli articoli
14, 18, 19 e 21.
Qualora le scritture contabili e i documenti di cui al precedente
comma non siano tenuti in conformita' alle disposizioni dell'art. 22,
si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione.
Le pene previste nei precedenti commi sono irrogate anche se dai
fatti non e' derivato ostacolo all'accertamento, e sono raddoppiate
se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare complessivo
superiore a lire cinque milioni.
Nell'ipotesi di cui al terzo comma la pena e' ridotta al quinto del
minimo se le irregolarita' delle scritture contabili o i documenti
mancanti sono di scarsa rilevanza.
Gli amministratori e i componenti degli organi di controllo delle
societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la
mancanza delle scritture contabili prescritte dal presente decreto
sono puniti con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.