Art. 52.
Violazioni degli obblighi delle aziende di credito
Se i certificati e gli altri documenti previsti dagli articoli 34 e
35 non rispondono al vero o sono incompleti, si applicano la pena
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni a carico
dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire
centomila a lire un milione a carico di coloro che li hanno
sottoscritti.
La pena a carico dell'azienda o istituto si applica anche nel caso
di rilascio dei certificati e documenti oltre i termini di cui agli
articoli stessi.
In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente,
puo' essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi
dell'azienda o istituto; in caso di eccezionale gravita' puo' essere
revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle
leggi in vigore.
Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si
riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte
all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da lire
centomila a lire un milione a carico delle persone responsabili
secondo l'ordinamento della amministrazione stessa.