Art. 52.
         Violazioni degli obblighi delle aziende di credito

  Se i certificati e gli altri documenti previsti dagli articoli 34 e
35  non  rispondono  al  vero o sono incompleti, si applicano la pena
pecuniaria  da  lire  cinquecentomila  a lire cinque milioni a carico
dell'azienda  o  istituto  di  credito  e  la pena pecuniaria da lire
centomila  a  lire  un  milione  a  carico  di  coloro  che  li hanno
sottoscritti.
  La  pena a carico dell'azienda o istituto si applica anche nel caso
di  rilascio  dei certificati e documenti oltre i termini di cui agli
articoli stessi.
  In  caso  di  recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente,
puo'  essere  disposto  lo  scioglimento  degli organi amministrativi
dell'azienda  o istituto; in caso di eccezionale gravita' puo' essere
revocata  l'autorizzazione  all'esercizio  del credito ai sensi delle
leggi in vigore.
  Nel  caso  in  cui  le  infrazioni  previste  nel  primo  comma  si
riferiscono   a   richieste   rivolte   dagli  uffici  delle  imposte
all'amministrazione  postale,  si  applica la pena pecuniaria da lire
centomila  a  lire  un  milione  a  carico delle persone responsabili
secondo l'ordinamento della amministrazione stessa.