Art. 53. 
                          Altre violazioni 
 
  Sono punite con la pena pecuniaria da  lire  cinquantamila  a  lire
cinquecentomila: 
    1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli  uffici  delle
imposte  ai  sensi  del  n.  5)  dell'art.  32  o  l'invio  di   tali
comunicazioni con i dati incompleti o non veritieri; 
    2) la mancata restituzione dei  questionari  previsti  al  n.  4)
dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o  non
veritiere; 
    3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al  n.  2)
dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici  delle
imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo; 
    4) ogni altra  violazione  di  obblighi  stabiliti  dal  presente
decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.