Art. 53.
Altre violazioni
Sono punite con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila:
1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle
imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali
comunicazioni con i dati incompleti o non veritieri;
2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4)
dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non
veritiere;
3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2)
dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle
imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;
4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente
decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.