Art. 54.
Determinazione delle pene pecuniarie
Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve
tenere conto della gravita' del danno o del pericolo per l'erario e
della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi
precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e
sociale.
La pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi
nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della
stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria.
Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle
che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche
quelle che, pur essendo prevedute in piu' disposizioni, presentano in
concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi
che le determinano, carattere fondamentale comune.
Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione
consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto
entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione
non sia gia' stata constatata formalmente.
Quando il reddito netto e' definito per mancata impugnazione
dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravarne
prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria
di primo grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli
articoli da 46 a 50 sono ridotte alla meta'.