Art. 54. 
                Determinazione delle pene pecuniarie 
 
  Nella determinazione della misura della  pena  pecuniaria  si  deve
tenere conto della gravita' del danno o del pericolo per  l'erario  e
della personalita' dell'autore  della  violazione  desunta  dai  suoi
precedenti e dalle sue condizioni di vita  individuale,  familiare  e
sociale. 
  La pena puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di  chi
nei tre anni precedenti sia  incorso  in  un'altra  violazione  della
stessa indole, per la quale sia stata inflitta  la  pena  pecuniaria.
Sono considerate violazioni della stessa indole non  soltanto  quelle
che violano una stessa disposizione del  presente  decreto  ma  anche
quelle che, pur essendo prevedute in piu' disposizioni, presentano in
concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o  dei  motivi
che le determinano, carattere fondamentale comune. 
  Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la  violazione
consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto
entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la  violazione
non sia gia' stata constatata formalmente. 
  Quando il  reddito  netto  e'  definito  per  mancata  impugnazione
dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia  al  proposto  gravarne
prima che sia intervenuta la decisione della  commissione  tributaria
di primo  grado,  le  pene  pecuniarie  applicabili  ai  sensi  degli
articoli da 46 a 50 sono ridotte alla meta'.