Art. 55.
Applicazione delle pene pecuniarie
Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi
stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole
imposte sui redditi sono irrogate dall'ufficio delle imposte.
Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o
d'ufficio l'irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente
con lo stesso avviso di accertamento.
Per le violazioni che non danno luogo ad accertamenti l'ufficio
delle imposte puo' provvedere in qualsiasi momento con separati
avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e avvenuta la violazione. Se la violazione e' stata
constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai
sensi dell'art. 33, la pena pecuniaria non puo' essere irrogata
qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo
verbale, sia stato eseguito versamento diretto all'esattoria di una
somma pari ad un sesto del massimo della pena.
Nei casi previsti dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il
processo verbale al Ministro per le finanze, il quale provvede con
proprio decreto alla irrogazione delle pene pecuniarie, sentiti,
nella rispettiva competenza, il Ministro per il tesoro e il Ministro
per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti nel
secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per
le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.