Art. 56. 
                           Sanzioni penali 
 
  Chi non presenta la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10
e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando  l'imposta  relativa
al reddito accertato e'  superiore  a  cinque  milioni  di  lire,  e'
punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nell'art.  46,  con
l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'imposta dovuta e' superiore  a
trenta  milioni  di  lire,  la  pena  dell'arresto  non  puo'  essere
inferiore ad un anno. 
  Nei casi previsti  dall'art.  47,  quando  l'ammontare  complessivo
delle somme non dichiarate e' superiore a duecento milioni  di  lire,
si applica, oltre la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo,  la
pena dell'arresto da tre mesi ad un anno. E' punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a  lire
due  milioni  ferme  restando   le   altre   sanzioni   eventualmente
applicabili: 
    a) chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci  o
rendiconti e' stata omessa l'iscrizione di  attivita'  o  sono  state
iscritte  passivita'  inesistenti  ovvero  che  sono  state   formate
scritture o documenti fittizi  o  sono  state  alterate  scritture  o
documenti contabili sottoscrivere la dichiarazione di  cui  al  primo
comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti  ai  fini  della
determinazione dell'imponibile; 
    b) chiunque, al di fuori dei  casi  previsti  nella  lettera  a),
indica  nella  dichiarazione  di  cui  al  primo   comma   passivita'
inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile; 
    c)  chiunque,  nella  dichiarazione  prescritta  dall'articolo  7
indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo  che
ne risulti impedita od ostacolata la identificazione degli  effettivi
percipienti; 
    d) chiunque nei certificati di cui all'art. 3  indica  somme,  al
lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte; 
    e) chiunque commette  fatti  fraudolenti  al  fine  di  sottrarre
redditi alle imposte sul reddito. 
  Se i fatti indicati alle lettere a), b) ed e) del comma  precedente
comportano evasioni di imposte per un ammontare complessivo eccedente
cinque milioni  di  lire  la  multa  e'  applicata,  in  misura  pari
all'importo di  tale  ammontare  e  la  reclusione  non  puo'  essere
inferiore a due anni.  Si  applica  soltanto  la  multa  se  i  fatti
indicati  nel  terzo  comma  comportano  un'evasione  di  imposta  di
speciale tenuita'. 
  Qualora   la   dichiarazione   sia   stata   sottoscritta   da   un
rappresentante negoziale, colui che ha conferito la rappresentanza e'
punito, fuori dei casi di concorso, con la reclusione da sei  mesi  a
tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione se omette
di esercitare  il  controllo  necessario  ad  impedire  che  i  fatti
indicati alle lettere a), b) e c) del terzo  comma  vengano  comunque
commessi. Se i  fatti  indicati  alle  lettere  a)  e  b)  comportano
evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore  a  cinque
milioni di lire la multa e' pari alla meta', di, tale ammontare e  la
reclusione non puo' essere inferiore ad un anno. Si applica  la  sola
multa se gli stessi fatti comportano evasioni di imposta di  speciale
tenuita'. 
  L'azione penale per i reati di cui ai  commi  precedenti  non  puo'
essere iniziata o proseguita prima  che  l'accertamento  dell'imposta
sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato  e'  sospesa  fino
alla stessa data.