Art. 56.
Sanzioni penali
Chi non presenta la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10
e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando l'imposta relativa
al reddito accertato e' superiore a cinque milioni di lire, e'
punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nell'art. 46, con
l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'imposta dovuta e' superiore a
trenta milioni di lire, la pena dell'arresto non puo' essere
inferiore ad un anno.
Nei casi previsti dall'art. 47, quando l'ammontare complessivo
delle somme non dichiarate e' superiore a duecento milioni di lire,
si applica, oltre la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, la
pena dell'arresto da tre mesi ad un anno. E' punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire
due milioni ferme restando le altre sanzioni eventualmente
applicabili:
a) chiunque, essendo a conoscenza che negli inventari, bilanci o
rendiconti e' stata omessa l'iscrizione di attivita' o sono state
iscritte passivita' inesistenti ovvero che sono state formate
scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o
documenti contabili sottoscrivere la dichiarazione di cui al primo
comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini della
determinazione dell'imponibile;
b) chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a),
indica nella dichiarazione di cui al primo comma passivita'
inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile;
c) chiunque, nella dichiarazione prescritta dall'articolo 7
indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che
ne risulti impedita od ostacolata la identificazione degli effettivi
percipienti;
d) chiunque nei certificati di cui all'art. 3 indica somme, al
lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente corrisposte;
e) chiunque commette fatti fraudolenti al fine di sottrarre
redditi alle imposte sul reddito.
Se i fatti indicati alle lettere a), b) ed e) del comma precedente
comportano evasioni di imposte per un ammontare complessivo eccedente
cinque milioni di lire la multa e' applicata, in misura pari
all'importo di tale ammontare e la reclusione non puo' essere
inferiore a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti
indicati nel terzo comma comportano un'evasione di imposta di
speciale tenuita'.
Qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta da un
rappresentante negoziale, colui che ha conferito la rappresentanza e'
punito, fuori dei casi di concorso, con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione se omette
di esercitare il controllo necessario ad impedire che i fatti
indicati alle lettere a), b) e c) del terzo comma vengano comunque
commessi. Se i fatti indicati alle lettere a) e b) comportano
evasioni di imposta per un ammontare complessivo superiore a cinque
milioni di lire la multa e' pari alla meta', di, tale ammontare e la
reclusione non puo' essere inferiore ad un anno. Si applica la sola
multa se gli stessi fatti comportano evasioni di imposta di speciale
tenuita'.
L'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non puo'
essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta
sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato e' sospesa fino
alla stessa data.