Art. 57. Sanzioni accessorie La condanna alla reclusione importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste dagli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacita' prevista dall'art. 2641 del codice civile nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale. La condanna all'arresto o al pagamento di una multa per somma superiore a un milione di lire importa: 1) la cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un periodo di due anni; 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno; 3) la decadenza da incarichi conferiti dall'autorita' giudiziaria e da uffici onorari e l'esclusione fino a cinque anni da tali incarichi o uffici; 4) l'incompatibilita' con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie; 5) la decadenza dall'agevolazione di non prestare cauzione; 6) la decadenza da agevolazioni concesse dall'amministrazione in relazione alla tenuta della contabilita' e ad altri obblighi formali; 7) la decadenza dagli uffici di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione fino a cinque anni dagli uffici stessi; 8) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa. L'applicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore a lire dieci milioni importa: 1) la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un anno; 2) l'incompatibilita' con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie; 3) la decadenza dall'ufficio di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione per un anno dall'ufficio stesso. L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nello art. 50 importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate.