Art. 57.
Sanzioni accessorie
La condanna alla reclusione importa, per un periodo di tre anni, le
interdizioni previste dagli articoli 28 e 30 del codice penale e
l'incapacita' prevista dall'art. 2641 del codice civile nonche' la
cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei
costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche
amministrazioni.
Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente
durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice
penale.
La condanna all'arresto o al pagamento di una multa per somma
superiore a un milione di lire importa:
1) la cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli
albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un
periodo di due anni;
2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo
non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno;
3) la decadenza da incarichi conferiti dall'autorita' giudiziaria
e da uffici onorari e l'esclusione fino a cinque anni da tali
incarichi o uffici;
4) l'incompatibilita' con l'ufficio di componente delle
commissioni tributarie;
5) la decadenza dall'agevolazione di non prestare cauzione;
6) la decadenza da agevolazioni concesse dall'amministrazione in
relazione alla tenuta della contabilita' e ad altri obblighi
formali;
7) la decadenza dagli uffici di componente di organi di
amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e
l'esclusione fino a cinque anni dagli uffici stessi;
8) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei
mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei
commissionari di borsa.
L'applicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore a
lire dieci milioni importa:
1) la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli
albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un
anno;
2) l'incompatibilita' con l'ufficio di componente delle
commissioni tributarie;
3) la decadenza dall'ufficio di componente di organi di
amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e
l'esclusione per un anno dall'ufficio stesso.
L'applicazione della pena pecuniaria stabilita nello art. 50
importa la decadenza dal diritto di fruire di contributi o altre
provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di
incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato le
variazioni in aumento non denunciate.