Art. 57. 
                         Sanzioni accessorie 
 
  La condanna alla reclusione importa, per un periodo di tre anni, le
interdizioni previste dagli articoli 28 e  30  del  codice  penale  e
l'incapacita' prevista dall'art. 2641 del codice  civile  nonche'  la
cancellazione,  per  lo  stesso  periodo,  dall'albo  nazionale   dei
costruttori e dagli albi o  elenchi  dei  fornitori  delle  pubbliche
amministrazioni. 
  Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente
durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140  del  codice
penale. 
  La condanna all'arresto o al pagamento di una multa per somma 
    superiore a un milione di lire importa: 
    1) la cancellazione dall'albo nazionale dei costruttori  e  dagli
albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni  per  un
periodo di due anni; 
    2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo
non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno; 
    3) la decadenza da incarichi conferiti dall'autorita' giudiziaria
e da uffici onorari  e  l'esclusione  fino  a  cinque  anni  da  tali
incarichi o uffici; 
    4)  l'incompatibilita'  con   l'ufficio   di   componente   delle
commissioni tributarie; 
    5) la decadenza dall'agevolazione di non prestare cauzione; 
    6) la decadenza da agevolazioni concesse dall'amministrazione in 
    relazione alla tenuta della  contabilita'  e  ad  altri  obblighi
formali; 
    7)  la  decadenza  dagli  uffici  di  componente  di  organi   di
amministrazione  e  di   controllo   delle   persone   giuridiche   e
l'esclusione fino a cinque anni dagli uffici stessi; 
    8) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore  a  sei
mesi e non superiore a  due  anni,  degli  agenti  di  cambio  e  dei
commissionari di borsa. 
  L'applicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore a
lire dieci milioni importa: 
    1) la sospensione dall'albo nazionale  dei  costruttori  e  dagli
albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni  per  un
anno; 
    2)  l'incompatibilita'  con   l'ufficio   di   componente   delle
commissioni tributarie; 
    3)  la  decadenza  dall'ufficio  di  componente  di   organi   di
amministrazione  e  di   controllo   delle   persone   giuridiche   e
l'esclusione per un anno dall'ufficio stesso. 
  L'applicazione  della  pena  pecuniaria  stabilita  nello  art.  50
importa la decadenza dal diritto di  fruire  di  contributi  o  altre
provvidenze dello Stato e di altri enti pubblici previsti a titolo di
incentivazione per l'esecuzione delle opere che hanno determinato  le
variazioni in aumento non denunciate.