Art. 28.
        (Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali)

  Per  gli  effetti del presente testo unico il periodo trascorso con
assunzione  di  responsabilita'  di Governo e' equiparato al servizio
reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato.
  Ai  fini  del  trattamento  di quiescenza, ai membri del Governo si
applicano  le  disposizioni  concernenti il personale dirigente dello
Stato.
  E' equiparato al servizio militare quello prestato:
    a)   dai  partigiani  combattenti  della  guerra  di  liberazione
nazionale;
    b)  dal  personale  dell'assistenza  spirituale  presso  le Forze
armate dello Stato;
    c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative
disposizioni;
    d)  dal  personale  militare  e dalle infermiere volontarie della
Croce rossa italiana nonche' dal personale militare dell'Associazione
dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo
di  guerra  al seguito delle Forze armate o in qualita' di trattenuto
per esigenze di carattere eccezionale.
  E'   inoltre   equiparato  al  servizio  prestato  in  qualita'  di
dipendente  statale  quello  reso  alle  dipendenze del Commissariato
generale del Governo per il Territorio di Trieste.