Art. 28. (Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali) Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con assunzione di responsabilita' di Governo e' equiparato al servizio reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato. Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato. E' equiparato al servizio militare quello prestato: a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale; b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato; c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative disposizioni; d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana nonche' dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di guerra al seguito delle Forze armate o in qualita' di trattenuto per esigenze di carattere eccezionale. E' inoltre equiparato al servizio prestato in qualita' di dipendente statale quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.