Art. 29. (Servizi scolastici) Il servizio di insegnamento prestato in qualita' di incaricato o supplente annuale, in virtu' di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, e' riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza. Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizi presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, e' computabile tutto il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo. Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni anteriormente al 1 ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto entrate del tesoro dal 1 ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalita' dei servizi prestati nelle scuole elementari. Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso Monte pensioni si computa, ai fini del trattamento di quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni. Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della legge 6 febbraio 1941, n. 176, il computo del servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le norme contenute nel titolo suddetto. Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualita' di insegnante presso asili costituiti in ente morale, senza iscrizione al soppresso Monte pensioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690.