Art. 30.
                       (Servizio ferroviario)

  Nel   caso  in  cui  il  dipendente  statale,  con  trattamento  di
quiescenza  a  carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente
prestato  servizio  in  qualita'  di  agente  di  ruolo  dell'Azienda
autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato,  detto  servizio  si computa
secondo  le norme relative al trattamento di quiescenza del personale
ferroviario.
  L'onere del trattamento liquidato e' a totale carico dello Stato.