Art. 30. (Servizio ferroviario) Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio in qualita' di agente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio si computa secondo le norme relative al trattamento di quiescenza del personale ferroviario. L'onere del trattamento liquidato e' a totale carico dello Stato.