Art. 34. (Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici) Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla riassunzione e' computabile ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, in relazione al regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; per i dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e nell'art. 73 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo e' computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079. E' computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46, il servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni. Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.