Art. 35.
(Ex  combattenti  partecipanti  a  esami  riservati  e  vincitori  di
                         concorsi annullati)

  In  favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo
mediante  concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6
gennaio  1942,  n. 27, e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo
1946,  n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dallo
art.  1  del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi
originari,  e' computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il
tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo
e  quella  anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo
di coloro che parteciparono ai concorsi originari.
  Per  gli stessi fini di cui sopra, e' retrodatata al 26 luglio 1943
la  decorrenza  della  nomina  in  ruolo  degli  impiegati  civili in
servizio  alla  data  di entrata in vigore del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3, avvenuta dopo la predetta
data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle gia'
approvate  alla  data  del 26 luglio 1943 e successivamente annullate
per   l'eliminazione   delle  preferenze  e  del  relativo  punteggio
attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti o demografici.