Art. 36.
         (Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi)

  Gli  ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli
enti pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23
novembre  1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le
amministrazioni  dello  Stato  anteriormente  alla data di entrata in
vigore  della  legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il
periodo   di   effettivo   servizio   prestato  presso  gli  enti  di
provenienza.
  Per  gli  insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi
enti  ai  quali  erano  stati  demandati  i  servizi  scolastici  per
l'insegnamento  di  detta  disciplina,  si  applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
maggio  1947,  n.  936,  nella  legge 24 luglio 1954, n. 601, e nella
legge 7 febbraio 1958, n. 88.
  Per  i  dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che
abbiano   optato  per  la  conservazione  del  rapporto  d'impiego  a
contratto  tipo  ai  sensi  dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n.
431,   si   applicano  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, e nella legge
18 marzo 1968, n. 350.
  Per   il  personale  dell'Ufficio  nazionale  statistico  economico
dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio
1951, n. 64.
  Per  il  personale  della  soppressa  Opera  nazionale per i ciechi
civili  si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  21 della legge 27
maggio 1970, n. 382.
  Resta  salva ogni altra disposizione sulla computabilita', anche ai
fini   del   trattamento   di  quiescenza,  di  servizi  resi  presso
amministrazioni  o  enti  pubblici  soppressi  nonche' di particolari
periodi connessi alla prestazione di tali servizi.
  I  servizi  non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di
disposizioni  vigenti  alla data di entrata in vigore del testo unico
stesso,  fossero  valutabili  ai fini del trattamento di quiescenza a
carico  del  bilancio  dello Stato, sono ammessi al computo in base a
dette  disposizioni;  per  l'esercizio  del  diritto  da  parte degli
interessati si osservano i termini stabiliti dall'art. 147.