Art. 37.
                   (Servizio reso nella m.v.s.n.)

  Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente
resi  nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e
sue  specialita'  sono  valutabili  ai sensi dell'art. 4, lettera a),
della legge 20 marzo 1954, n. 72.
  Sono  valutabili,  altresi', i periodi successivi allo scioglimento
della  milizia  trascorsi  in  prigionia  di guerra o in stabilimenti
sanitari  in  seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in
guerra o per causa di guerra.
  I  servizi  prestati nelle regioni libiche permanenti della milizia
volontaria   per   la   sicurezza  nazionale,  eccedente  il  periodo
corrispondente  a quello di leva, nonche' quelli prestati da militari
delle   Forze   armate   dello   Stato   in  qualita'  di  ufficiali,
sottufficiali   o  militari  di  truppa  della  milizia  stessa  sono
valutabili  se  resi  presso  reparti  mobilitati  in tempo di guerra
dichiarata  o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di
grande polizia coloniale.
  I  servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale
e  nella  milizia  stradale si computano rispettivamente, a sensi del
regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge 25 maggio 1939, n.
890,  e  del  regio  decreto  20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresi'
valutabili i servizi resi nella milizia confinaria.
  La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per
gli  appartenenti  alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza
nazionale, sue specialita' e milizie speciali.