Art. 31. In apposite istruzioni emanate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato devono essere stabilite le norme di comportamento del personale, ai fini della sicurezza individuale e collettiva, in relazione all'attivita' da esso espletata. In particolare le dette istruzioni devono specificare le precauzioni che il personale deve osservare nello svolgimento di attivita' proprie dell'esercizio ferroviario e di quelle ad esso strettamente connesse.