Art. 31.

  In apposite istruzioni emanate dall'Azienda autonoma delle ferrovie
dello  Stato  devono  essere  stabilite le norme di comportamento del
personale,  ai  fini  della  sicurezza  individuale  e collettiva, in
relazione all'attivita' da esso espletata.
  In   particolare   le   dette   istruzioni  devono  specificare  le
precauzioni  che  il  personale  deve  osservare nello svolgimento di
attivita'  proprie  dell'esercizio  ferroviario  e  di quelle ad esso
strettamente connesse.