Art. 32.

  In  caso  di sinistri o di circostanze eccezionali e' data facolta'
ai   dirigenti   delle   squadre   di   soccorso   di  derogare,  ove
indispensabile,   all'applicazione   delle  norme  contemplate  dalla
presente  legge  salvo prendere tutte le precauzioni adeguate ai casi
specifici che potranno presentarsi, agli effetti antinfortunistici.