Art. 33.

  In  sede  di  progettazione e di esecuzione delle opere ed impianti
ferroviari soggetti al pericolo di incendio nonche' per l'esercizio o
la conduzione di essi, si debbono osservare le prescrizioni contenute
nelle  vigenti  norme  generali e particolari, volte ad assicurare la
prevenzione    degli    incendi,   nonche'   le   cautele   suggerite
dall'esperienza.
  Il controllo sull'osservanza delle vigenti disposizioni e' affidato
all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale e' tenuta a
richiedere  il  parere  del  comando  del Corpo dei vigili del fuoco,
competente  per  territorio,  in merito alla determinazione - per gli
impianti  che  per  qualsiasi motivo presentino, in caso di incendio,
gravi  pericoli  per  l'incolumita'  dei  lavoratori  -  dei  tipi  e
quantita'  di apparecchiature e mezzi da tenere a disposizione per lo
spegnimento  degli  incendi,  nonche'  del  tipo di organizzazione da
mettere in atto per la prevenzione incendi.