Art. 36.

  Le  verifiche  e  i  controlli  per  l'accertamento  dello stato di
sicurezza  degli  impianti, delle installazioni, delle attrezzature e
dei   dispositivi,  nei  casi  previsti,  sono  affidati  all'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato.
  Il  direttore  generale  determinera'  le modalita' per l'esercizio
delle verifiche e dei controlli nonche' le relative documentazioni.