Art. 36. Le verifiche e i controlli per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi, nei casi previsti, sono affidati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Il direttore generale determinera' le modalita' per l'esercizio delle verifiche e dei controlli nonche' le relative documentazioni.