Art. 37.

  Presso gli impianti soggetti alle presenti norme deve essere tenuto
un  registro,  nel  quale  vanno  annotati cronologicamente tutti gli
infortuni occorsi al dipendente personale.
  Su  detto registro devono essere indicati, oltre al nome, cognome e
qualifica    dell'infortunato,    le    cause    e   le   circostanze
dell'infortunio,  nonche'  la  data  di  abbandono  e  di ripresa del
lavoro.
  Sul  medesimo registro vanno annotati, altresi', i casi di malattie
professionali.
  Il  registro  infortuni  deve  essere  tenuto  a disposizione degli
organi  ispettivi  dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e
degli ispettorati del lavoro.
  Il registro infortuni deve essere conservato per diciotto anni.