Art. 38.

  L'Azienda   autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  provvede  alla
rilevazione,   elaborazione  e  pubblicazione  di  statistiche  sugli
infortuni  del  lavoro  e  sulle malattie professionali, verificatisi
negli  impianti  soggetti  alle  presenti  norme,  secondo  i criteri
generali fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  L'Azienda  predetta,  inoltre,  comunichera'  agli  ispettorati del
lavoro, nei termini e con le modalita' da concordare con il Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale, le notizie sugli infortuni e
le  malattie  professionali  verificatisi  ed altri dati che potranno
essere richiesti, utili allo studio del fenomeno infortunistico.