Art. 39.

  Con  decreto  del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di
concerto  con  il  Ministro  per  il  lavoro e la previdenza sociale,
sentita  la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 34,
sara'  stabilito  il  periodo  di  tempo  entro  cui  dovranno essere
applicate  le  disposizioni  della  presente  legge, per gli edifici,
locali,  macchine,  impianti e loro parti, preesistenti o in corso di
costruzione  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge,
relativamente ai settori per i quali ricorrono esigenze tecniche o di
esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano
adottate idonee misure di sicurezza.