Art. 40.

  Per  la  realizzazione  delle  opere  e delle forniture di cui alla
presente  legge,  l'Azienda  autonoma  delle  ferrovie dello Stato e'
autorizzata  ad  assumere  impegni  sino  a  concorrenza  della somma
complessiva di lire 4.000 milioni ed a finanziare le relative spese -
previste  in  ragione di lire 2.600 milioni per l'anno 1974 e di lire
1.400 milioni per l'anno 1975 - rispettivamente con le disponibilita'
del  capitolo  501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1974 e con
i normali stanziamenti del corrispondente capitolo dell'anno 1975.