Art. 41. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile saranno stabiliti i tempi di effettiva applicazione delle norme della presente legge, in relazione allo sviluppo delle opere e delle forniture da eseguire ai sensi dell'articolo 40. L'applicazione stessa dovra' aver luogo entro un triennio dal termine dell'ultimo anno del biennio di cui all'articolo 40. Decorso tale termine le norme predette troveranno, comunque, automatica applicazione.