Art. 41.

  Con  decreto  del  Ministro  per  i  trasporti e l'aviazione civile
saranno stabiliti i tempi di effettiva applicazione delle norme della
presente  legge,  in  relazione  allo  sviluppo  delle  opere e delle
forniture da eseguire ai sensi dell'articolo 40.
  L'applicazione  stessa  dovra'  aver  luogo  entro  un triennio dal
termine  dell'ultimo anno del biennio di cui all'articolo 40. Decorso
tale  termine  le  norme  predette  troveranno,  comunque, automatica
applicazione.