Art. 42.

  Entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge dovra'
essere  emanato un regolamento di attuazione delle disposizioni della
presente legge sentite le organizzazioni sindacali unitarie.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 aprile 1974

                                LEONE

                                              RUMOR - PRETI - COLOMBO
                                                - GIOLITTI - BERTOLDI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI