Art. 46.

  Dal  1  dicembre  1974  e  fino  all'entrata  in vigore della nuova
convenzione   che  disciplina  la  concessione  dei  servizi  di  cui
all'articolo 2 della presente legge, sono prorogate la convenzione 26
gennaio  1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, gia'
prorogate  fino  alla  data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30
aprile  1974,  n. 113, convertito nella legge 26 giugno 1974, n. 245,
ad   eccezione   della   condizione   prevista   nell'ultimo  periodo
dell'articolo  6  della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto
del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire
da  "le  attivita'  pubblicitarie" fino alla fine), che perde effetto
dal 23 gennaio 1975.
  Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la
societa'  Sipra  puo'  assumere  nuovi  contratti per pubblicita' non
radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un
anno,  non  superiore  al 10 per cento dell'importo del fatturato del
1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi.
  Il  Ministro  per  le partecipazioni statali vigila sull'osservanza
del  predetto  limite  del  10  per  cento  e, sentita la commissione
prevista   dall'articolo   21   della   presente   legge,   adotta  i
provvedimenti ritenuti necessari.
  La  nuova  convenzione  e'  approvata  e resa esecutiva, sentita la
Commissione  parlamentare,  entro  centoventi  giorni  dalla  data di
entrata in vigore della presente legge.
  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge
debbono   essere   costituiti   i   nuovi  organi  societari,  previo
adeguamento dello statuto della societa' concessionaria.
  Fino  alla  costituzione  di  tali  organi  rimangono in carica gli
attuali   amministratori   della   concessionaria,   per  l'ordinaria
amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.