Art. 46. Dal 1 dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, gia' prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 26 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo periodo dell'articolo 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da "le attivita' pubblicitarie" fino alla fine), che perde effetto dal 23 gennaio 1975. Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la societa' Sipra puo' assumere nuovi contratti per pubblicita' non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dall'articolo 21 della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti necessari. La nuova convenzione e' approvata e resa esecutiva, sentita la Commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della societa' concessionaria. Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.