Art. 48.

  Restano  in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di
telecomunicazioni  che  non  siano  incompatibili  con  quelle  della
presente  legge,  nonche'  quelle  attributive  di  competenze, nella
stessa  materia,  alla regione Trentino-Alto Adige, alla provincia di
Trento  e  alla provincia di Bolzano, contenute nel testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  e  nelle  relative  norme di
attuazione.