Art. 45. 
                      Assistenza alle famiglie 
 
  Il trattamento dei detenuti  e  degli  internati  e'  integrato  da
un'azione di assistenza alle loro famiglie. 
  Tale azione e' rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni
dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficolta' che possono
ostacolarne il reinserimento sociale. 
  E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli  enti  pubblici  e
privati qualificati nell'assistenza sociale.