Art. 15. Gestione sociale del territorio Le regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonche' dagli esperti di cui al precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attivita' rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica. Le regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresi' affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata. Le regioni stabiliscono la percentuale, che non puo' superare il 30 per cento, della superficie agro-forestale regionale, da destinarsi ai territori, di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni. Le regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.