Art. 15.
                   Gestione sociale del territorio

  Le  regioni,  anche tramite gli enti delegati di cui all'articolo 5
della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui
all'articolo  6, avvalersi di organismi a base associativa formati da
rappresentanti  delle  organizzazioni nonche' dagli esperti di cui al
precedente  articolo  5,  per  la  gestione  sociale  delle attivita'
rivolte  a  un  uso  razionale del territorio per una migliore tutela
della fauna selvatica.
  Le  regioni,  nel quadro della programmazione faunistico-venatoria,
possono  altresi'  affidare  la gestione di territori per l'esercizio
della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni
venatorie  ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti
e  ai  proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori,
preferibilmente   a   dimensione   comunale  o  intercomunale  e  con
particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone
classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.
  Le regioni stabiliscono la percentuale, che non puo' superare il 30
per  cento,  della superficie agro-forestale regionale, da destinarsi
ai  territori,  di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi
di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in
altre regioni.
  Le regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un
contributo  finanziario  di  partecipazione  per  tutti  i cacciatori
ammessi.