Art. 16. Appostamenti fissi e temporanei Le regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia purche' siti a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.