Art. 16.
                   Appostamenti fissi e temporanei

  Le regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi
e  temporanei  di  caccia  purche'  siti a non meno di 1.000 metri di
distanza  dai  valichi  montani.  Per  gli appostamenti che importino
preparazione  del  sito  con  modificazione e occupazione stabile del
terreno,  sono  necessari  i  consensi  sia  del proprietario sia del
conduttore del fondo, lago o stagno privato.