Art. 17.
        Fondi chiusi - Terreni in attualita' di coltivazione

  L'esercizio  venatorio  e'  vietato  a chiunque nei fondi chiusi da
muro  o  da  rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza
non  inferiore  a metri 1,80, o da corsi o da specchi d'acqua perenni
il cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza
di almeno tre metri.
  I  fondi  chiusi  esistenti  o  che  si intendera' istituire devono
essere notificati ai competenti uffici regionali.
  I  proprietari  o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti
provvederanno  ad  apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti
da tasse.
  L'esercizio  venatorio  e'  inoltre  vietato, in forma vagante, nei
territori  in  attualita'  di  coltivazione,  secondo le disposizioni
delle  leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e
di   salvaguardia,   con   particolare   riferimento   alle   colture
specializzate.
  Sui  fondi indicati nel presente articolo e' concessa, su richiesta
dei  proprietari  o  conduttori interessati, la cattura di selvaggina
per  la  protezione  delle  colture,  secondo  norme  stabilite dalle
regioni.