Art. 19. Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale Le regioni possono regolamentare e autorizzare: a) gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento; b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale. I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.