Art. 19.
             Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale

  Le regioni possono regolamentare e autorizzare:
    a)   gli   allevamenti  di  ungulati,  conigli  selvatici,  lepri
galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;
    b)  gli  allevamenti  di  mammiferi  ed uccelli appartenenti alla
fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.
  I  permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono
essere rilasciati a persone nominativamente indicate.