Art. 20. Altri divieti E' vietato a chiunque: a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attivita' sportive; b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalita' della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6; c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile, dell'autorita' militare, o dove esistano monumenti nazionali, purche' dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse; d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gettata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali; g) cacciare a rastrello in piu' di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili; i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle regioni; l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organico venatorio piu' vicino, che adottera' le decisioni del caso; m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali emanate ai sensi dell'articolo 12; n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (Athene noctua) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali; o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono; p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse; q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo; r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; t) commerciare beccacce comunque confezionate nonche' uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne e' consentita la caccia; u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale. Le competenti autorita' territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.