Art. 20. 
                            Altri divieti 
 
  E' vietato a chiunque: 
    a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e 
privati e nei terreni adibiti ad attivita' sportive; 
    b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi  regionali,
riserve  naturali;  nelle  oasi  di  protezione  e  nelle   zone   di
ripopolamento e cattura, fatte salve le  finalita'  della  rispettiva
costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non
presentino condizioni favorevoli  al  ripopolamento,  al  rifugio  ed
all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi
regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di  selvaggina
istituiti ai sensi dell'articolo 6; 
    c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato
ed  ove  il  divieto  sia   richiesto   a   giudizio   insindacabile,
dell'autorita' militare, o dove esistano monumenti nazionali, purche'
dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse; 
    d)  l'esercizio  venatorio  nelle  aie  e  nelle  corti  o  altre
pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese  nel  raggio  di
cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o
a posto di lavoro, e di  cinquanta  metri  da  vie  di  comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le  strade  poderali
ed interpoderali; 
    e) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso  di
fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a  meno
di una volta e mezza la gettata massima in caso di uso di altre armi,
in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad  abitazione
e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di  strade
carrozzabili,  eccettuate  quelle  poderali  ed   interpoderali;   di
funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi,
recinti ed altre aree delimitate, individuate  ai  sensi  del  quarto
comma dell'articolo 17 e destinate al  ricovero  e  all'alimentazione
del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; 
    f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche  se  in
posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a  bordo  di
veicoli di qualunque genere; trasportare o  portare  le  stesse  armi
cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la  caccia  dalla
presente legge e dalle disposizioni regionali; 
    g) cacciare a rastrello in piu' di tre persone  e  utilizzare,  a
scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore  negli
specchi o corsi d'acqua; 
    h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti  a  motore
in movimento, o da aeromobili; 
    i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte  da
neve, salve le disposizioni emanate dalle regioni; 
    l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di  mammiferi  e
uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo che per i fini di cui
all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei  centri
di produzione della  selvaggina,  o  nelle  oasi  di  protezione  per
sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso,
se ne dia avviso entro 24 ore all'organico venatorio piu' vicino, che
adottera' le decisioni del caso; 
    m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli  presi
con mezzi non consentiti dalla presente legge o da  quelle  regionali
emanate ai sensi dell'articolo 12; 
    n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche  oltre
i tempi e all'infuori delle specie di cui  all'articolo  18,  secondo
comma,  salvo  che  si  tratti  della  civetta  (Athene  noctua)   da
utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei  limiti  e
nei modi stabiliti dalle leggi regionali; 
    o)  usare  richiami  vivi  accecati   o   richiami   acustici   a
funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico,  con  o
senza amplificazione del suono; 
    p) cacciare  in  qualsiasi  specchio  d'acqua  dove  si  eserciti
l'industria della pesca o  della  piscicoltura,  nonche'  nei  canali
delle valli da pesca, quando il possessore le circondi  con  tabelle,
esenti da tasse; 
    q)  usare  volatili,  esclusi  quelli   di   allevamento,   nelle
esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di  tiro  a
volo; 
    r) usare selvaggina morta non  proveniente  da  allevamenti,  per
sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; 
    s) usare munizione spezzata nella  caccia  agli  ungulati;  usare
esche  o  bocconi  avvelenati;  usare  armi  da   sparo   munite   di
silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; 
    t) commerciare beccacce  comunque  confezionate  nonche'  uccelli
morti di dimensione inferiore  al  tordo,  fatta  eccezione  per  gli
storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne  e'  consentita
la caccia; 
    u) rimuovere, danneggiare o comunque  rendere  inidonee  al  loro
fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o  di
altre disposizioni della presente  legge  o  delle  leggi  regionali,
salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale. 
  Le    competenti    autorita'    territoriali    possono    vietare
temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso  fenomeno
turistico.